Presso la Commissione è possibile esperire il tentativo di conciliazione obbligatoria e facoltativa, ex artt. 410 ss. c.p.c.

CONCILIAZIONE OBBLIGATORIA
La conciliazione obbligatoria ricorre nel caso in cui, ai sensi dell’art. 80, comma 4, D.Lgs. n. 276 del 2003, le parti e i terzi nella cui sfera giuridica l’atto di certificazione è destinato a produrre effetti (inclusi gli enti amministrativi e le pubbliche autorità) intendano presentare ricorso giurisdizionale – ai sensi dell’art. 80, comma 1, D.Lgs n. 276 del 2003 – avverso la certificazione.
In tal caso, la richiesta del tentativo obbligatorio di conciliazione, sottoscritta dall’istante, è consegnata o spedita alla Commissione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero mediante posta elettronica certificata.
Copia della richiesta del tentativo di conciliazione deve essere consegnata o spedita con lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero mediante posta elettronica certificata a cura della stessa parte istante alla controparte nei confronti della quale la controversia è promossa.
La richiesta deve precisare:
1) nome, cognome o ragione sociale, residenza o sede dell’istante e del convenuto;
2) il luogo dove è sorto e dove si è svolto il rapporto;
3) il domicilio eletto dalla parte istante ai fini della procedura;
4) l’indicazione del motivo della controversia (erronea qualificazione, difformità tra programma negoziale certificato e sua successiva attuazione, vizio del consenso) e l’esposizione dei fatti e delle ragioni per le quali si richiede l’espletamento del tentativo di conciliazione;
5) sottoscrizione in originale della parte e, nel caso in cui non si tratti di persone fisiche, indicazione della legale qualità del firmatario, corredata di idonea procura.
La controparte deposita presso la Commissione, nel termine di 20 (venti) giorni dal ricevimento della copia della richiesta, una memoria contenente le difese e le eccezioni in fatto e in diritto, nonché le eventuali domande in via riconvenzionale. Tale memoria deve essere contestualmente trasmessa anche al soggetto che ha avviato il tentativo di conciliazione.
La Commissione fissa la comparizione delle parti per il tentativo di conciliazione nel termine di 10 (dieci) giorni successivi al deposito della memoria ovvero al deposito delle integrazioni eventualmente richieste dalla Commissione ed esperisce la conciliazione entro i successivi 30 (trenta) giorni che, in caso di mancato deposito della memoria difensiva, decorrono dalla scadenza del 20° (ventesimo) giorno successivo alla richiesta di attivazione della procedura.
La comunicazione per la comparizione è effettuata per posta elettronica certificata alla parte istante, al domicilio eletto per l’espletamento della procedura, e al convenuto all’indirizzo indicato nella certificazione oggetto di controversia.
Il tentativo di conciliazione si svolge dinanzi alla Commissione in composizione monocratica, salva diversa espressa richiesta delle parti. Dinanzi alla Commissione le parti possono farsi assistere da un rappresentante sindacale o da un professionista abilitato di loro fiducia. Le parti possono farsi rappresentare da rappresentante munito di procura conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata.
Se la conciliazione riesce, anche limitatamente ad una parte della domanda, ne viene redatto verbale, contenente la descrizione delle intese raggiunte dalle parti.
Il verbale viene sottoscritto dalle parti e dalla Commissione la quale certifica l’autografia della sottoscrizione delle parti. Il verbale viene redatto e sottoscritto in tanti originali pari al numero delle parti più un ulteriore originale che viene conservato dalla Commissione agli atti.
Se la conciliazione non riesce, la Commissione, nel caso in cui lo ritenga possibile tenuto conto delle posizioni espresse dalle parti, formula una proposta per la bonaria definizione della controversia.
Se la proposta non è accettata, i termini di essa sono riassunti nel verbale con indicazione delle posizioni delle parti.
Se la conciliazione non viene raggiunta per la mancata comparizione di una o di entrambe le parti, viene redatto verbale di esito negativo della conciliazione per mancata comparizione sottoscritto dalla Commissione e dalla parte eventualmente presente.

CONCILIAZIONE FACOLTATIVA
Presso la Commissione può essere esperito il tentativo facoltativo di conciliazione di cui all’art. 410 c.p.c. ai sensi dell’art. 31, comma 13, L. 4 novembre 2010, n. 183 avente ad oggetto controversie relative ai rapporti di cui all’art. 409 c.p.c.
Il tentativo facoltativo di conciliazione si svolge dinanzi alla Commissione in composizione monocratica, salva diversa espressa richiesta delle parti.
La richiesta del tentativo facoltativo di conciliazione può essere presentata congiuntamente dalle parti o anche soltanto da una di esse. L’istanza può essere presentata avvalendosi dei moduli predisposti dalla Commissione.
Le parti vengono convocate per il tentativo di conciliazione entro i 30 (trenta) giorni successivi al ricevimento dell’istanza o della documentazione integrativa, ove richiesta.
Le parti congiuntamente possono formulare istanza di conciliazione, anche attraverso la spontanea comparizione dinanzi alla Commissione. In questo caso la Commissione, compatibilmente con il carico di lavoro, può espletare direttamente il tentativo di conciliazione, raccogliendo e verbalizzando le dichiarazioni delle parti.
In sede di conciliazione le parti possono intervenire personalmente o farsi rappresentare da un rappresentante munito di procura conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata. Le parti possono farsi assistere da un rappresentante delle organizzazioni sindacali o delle associazioni datoriali o da un professionista abilitato di loro fiducia. In nessun caso l’assistenza può essere prestata dal medesimo soggetto in favore di entrambe le parti. In nessun caso può essere delegata l’altra parte o il rappresentante o l’assistente dell’altra parte.
Se la conciliazione riesce, viene redatto verbale di conciliazione sottoscritto, consegnato alle parti e conservato dalla Commissione.
Se la conciliazione non riesce, si applicano le regole sopra viste in materia di conciliazione obbligatoria.
Presso la Commissione può essere presentata l’offerta di conciliazione di cui all’art. 6, D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 23.
Il tentativo facoltativo di conciliazione conseguente alla offerta di conciliazione di cui all’art. 6 D.Lgs. n. 23/2015 si svolge dinanzi alla Commissione in composizione monocratica, salva diversa espressa richiesta delle parti e si applicano in quanto compatibili le disposizioni della Sezione I del presente Regolamento.
L’offerta di conciliazione è presentata dal datore di lavoro avvalendosi dei moduli predisposti dalla Commissione.
Le parti vengono convocate per il tentativo di conciliazione entro i 30 (trenta) giorni successivi al ricevimento dell’istanza o della documentazione integrativa, ove richiesta. Laddove possibile, tenuto conto del carico di lavoro della Commissione e della data di presentazione dell’istanza rispetto alla data di comunicazione del licenziamento al lavoratore, la convocazione per il tentativo di conciliazione verrà fissata in data precedente allo spirare dei termini di impugnazione stragiudiziale del licenziamento.
Le parti congiuntamente possono formulare istanza di conciliazione di cui all’art. 6 D.Lgs. n. 23/2015, anche attraverso la spontanea comparizione dinanzi alla Commissione. In questo caso la Commissione, compatibilmente con il carico di lavoro, può espletare direttamente il tentativo di conciliazione, raccogliendo e verbalizzando l’offerta di conciliazione del datore di lavoro di cui al precedente comma 3, nonché i dati e le dichiarazioni delle parti di cui al comma 4.
In ogni caso, si potrà dar corso al tentativo di conciliazione solo se il datore di lavoro sia comparso
munito di un assegno circolare per la somma di cui all’art. 6, comma 1, D.Lgs. n. 23/2015.
L’accettazione dell’assegno in tale sede da parte del lavoratore comporta l’estinzione del rapporto alla data del licenziamento e la rinuncia alla impugnazione del licenziamento anche qualora il lavoratore l’abbia già proposta.
Dinanzi alla Commissione le parti possono intervenire personalmente o farsi rappresentare da un rappresentante munito di procura conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata. Le parti possono farsi assistere da un rappresentante delle organizzazioni sindacali o delle associazioni datoriali o da un professionista abilitato di loro fiducia. In nessun caso l’assistenza può essere prestata dal medesimo soggetto in favore di entrambe le parti. In nessun caso può essere delegata l’altra parte o il rappresentante o l’assistente dell’altra parte.