La Commissione svolge attività di certificazione volontaria dei contratti in cui sia dedotta, direttamente o indirettamente, una prestazione di lavoro.

Tale procedura è stata istituita dal d.lgs. n. 276 del 2003 (artt. 75 e ss.) con il dichiarato scopo di garantire certezza alle parti del rapporto contrattuale e al fine di ottenere un effetto deflattivo del contenzioso in materia di lavoro. La Commissione di certificazione effettua, infatti, un controllo preventivo sulla regolarità della tipologia contrattuale prescelta in cui sia implicata una prestazione di lavoro, attribuendo pertanto valore confermativo e probatorio alla volontà negoziale espressa dalle parti.

La competenza della Commissione di certificazione universitaria è estesa all’intero territorio nazionale.

In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la Commissione svolge la propria attività per la certificazione di:

– contratti di lavoro;

– contratti di somministrazione;

– contratti di appalto;

– accordi di distacco, trasferimenti di azienda o di ramo di azienda, etc.

La Commissione si occupa inoltre della certificazione:

– dell’assenza dei requisiti di cui all’art. 2, comma 1, D.Lgs. n. 81/2015 per le collaborazioni autonome esclusivamente personali;

di singole clausole dei contratti di lavoro, tra cui le clausole di tipizzazione delle causali giustificatrici del licenziamento ivi incluse quelle di giusta causa e di giustificato motivo oggettivo e soggettivo di licenziamento di cui all’art. 30, comma 3, L. 4 novembre 2010, n. 183 e la clausola compromissoria di cui all’art. 31, comma 10, L. 4 novembre 2010, n. 183;

– del regolamento interno delle cooperative con riferimento alla tipologia dei rapporti di lavoro attuati o che si intendono attuare, in forma alternativa, con i soci lavoratori ai sensi dell’art. 6, L. 3 aprile 2001, n. 142;

– degli appalti, dei subappalti e delle tipologie di lavoro flessibile, per le attività da eseguirsi in ambienti confinati o sospetti di inquinamento ai sensi del D.P.R. n. 177/2011;

– delle rinunzie e transazioni di cui all’art. 2113 cod. civ. a conferma della volontà abdicativa o transattiva delle parti.

Il procedimento di certificazione è dunque  finalizzato a verificare la conformità alla normativa vigente del contratto, della singola clausola contrattuale o dell’atto sottoposto a certificazione.

Le parti interessate alla certificazione di un contratto possono richiedere l’apertura del relativo procedimento mediante presentazione alla Commissione dell’apposito modulo di istanza firmato da entrambe le parti e dei documenti ivi indicati. I moduli di istanza sono reperibili su questo sito e, una volta completi, devono pervenire alla Commissione all’indirizzo mail commissione.certificazione@unisi.it.

Nell’arco di trenta giorni dalla data di ricevimento della istanza ovvero dalla data successiva di ricezione della documentazione integrativa eventualmente richiesta dalla Commissione, verrà emesso il provvedimento finale. Il provvedimento di certificazione come quello di diniego, per la loro natura di atto amministrativo, devono essere necessariamente motivati.

Tale provvedimento ha inoltre efficacia imperativa ed è vincolante nei confronti delle parti e verso i terzi;  la relativa verifica può avvenire esclusivamente in sede giudiziale.